Anche i “dispetti” posti in essere dal Collega di studio per ottenere un recesso dall’associazione professionale  possono configurare ipotesi di reato  – cassazione penale sentenza n. 24395/2011

Anche i “dispetti” posti in essere dal Collega di studio per ottenere un recesso dall’associazione professionale possono configurare ipotesi di reato – cassazione penale sentenza n. 24395/2011

caneCorte di Cassazione sentenza n. 24395 del 16 Giugno 2011

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.24395 del 16 giugno 2011, ha riconosciuto la rilevanza penale del comportamento posto in essere  da un professionista che, al fine di  costringere il collega di studio a recedere dall’associazione, poneva in essere, nei suoi confronti,  dei veri e propri dispetti. L’imputato veniva condannato, in via defintiva, del reato di violenza privata nei riguardi del collega.

Tra gli “escamotage” del provetto Gianburrasca vi erano il distacco del computer dalla rete locale, con l’intento di ostacolare  la regolare dell’attività professionale del collega o l’occultamento delle chiavi di ingresso della stanza del “socio”, impedendone con ciò, l’accesso.

Tali azioni di disturbo erano tese  ad ottenere la sottoscrizione, da parte del collega perseguitato, di un atto con il quale si autorizzava lo scioglimento dell’associazione professionale nei suoi confronti. 

 I Giudici di Piazza Cavour, hanno decretato, senza ombra di dubbio, che l’imputato abbia posto in essere le condotte “mobbizzanti”, in maniera volontaria e con l’unico obiettivo di ottenere, previa coartazione della volontà del collega

il suo recesso.

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