Malaburocrazia….E’ ora che la Paghi!!!

foto_burocraziaConsiglio di Stato Sentenza n. 1271 del 28.02.2011
Se, per colpa delle lungaggini della  burocrazia, l’imprenditore rischia di ammalarsi, gli va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico. E’ quanto ha deciso il Consiglio di Stato, con la sentenza 28 febbraio 2011, n. 1271 con la quale si puntualizza come sia proprio l’ordinamento, con la legge n. 69/2009, ad aver introdotto l’obbligo costituito, per ente pubblico, di terminare  il procedimento entro il termine prefissato e le disposizioni relative alla durata massima dei procedimenti.

Nella fattispecie l’imprenditore otteneva, con oltre due anni di ritardo, il permesso di costruire in variante per la sua unica attività aziendale in corso. Per il giudice amministrativo era da considerare, del tutto irrilevante, il fatto che, sull’iniziale concessione fosse aperto un contenzioso, in quanto la pendenza del giudizio non può bloccare l’azione amministrativa.

Tale ritardo procedimentale causava un ritardo nell’attribuzione del c.d. “bene della vita”, costituito dalla possibilità di edificare seguedno il progetto richiesto in variante.

Consiglio di Stato Sentenza n. 1271 del 28 febbario 2011

 

 

In questi casi la giurisprudenza è pacifica nell’ammettere il risarcimento del danno da ritardo e l’intervenuto art. 2-bis, comma 1, della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 69/2009, conferma e rafforza la tutela risarcitoria del cittadino nei confronti dei ritardi delle p.a., determinando che “le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.”

il Consiglio di Stato, prosegue affermando che  “La norma presuppone che anche il tempo è un bene della vita per il cittadino e la giurisprudenza ha riconosciuto che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento, è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica”.

Ciò che il ricorrente era riuscito a dimostrare era, in particolare, il danno alla salute, consistente in una sindrome d’ansia somatizzata con disturbi dermatologici: “l’inerzia della pubblica amministrazione, dettata da una condotta dell’ente rivelatasi inutilmente dilatoria, risulta lesiva di un diritto della persona tutelato dalla Costituzione e fa scattare il risarcimento del danno biologico laddove ha inciso sull’equilibrio psico-fisico dell’interessato”.

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