Addebito – Violazione dei doveri di cui all’articolo 143 del Cc – Sufficienza – Limiti – Corte di Cassazione, Sezione 1, Ordinanza 24 febbraio 2011, n. 4540

Ai fini della pronuncia di addebito non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall’articolo 143 del Cc, ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito. Non elide il nesso causale tra l’allontanamento volontario e la persistenza di una pregressa condizione d’irreversibile dissidio della coppia che avrebbe indotto l’abbandono, l’assenza di episodi di maltrattamenti o di vessazioni da parte del coniuge abbandonato.

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