ACCERTAMENTI “A TAVOLINO” E DIRITTO DEL CONTRIBUENTE AL CONTRADDITTORIO a cura dell’avv Matteo Sances

ACCERTAMENTI “A TAVOLINO” E DIRITTO DEL CONTRIBUENTE AL CONTRADDITTORIO

 

Anche dopo l’invio del questionario il Fisco deve permettere al contribuente di chiarire la propria posizione. In mancanza di ciò il successivo accertamento è illegittimo.

A tali conclusioni sono giunti i giudici della Commissione Tributaria Regionale di Milano che, con sentenza n.4928/13/2014

(sentenza liberamente visibile suwww.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), hanno stabilito che “la giurisprudenza interna … si è mostrata sempre più propensa a riconoscere al contraddittorio endoprocedimentale tributario un valore via via crescente, considerata la sua duplice funzione tanto di tutela del contribuente quanto di supporto al corretto esercizio della potestà impositiva, fornendo all’amministrazione tributaria un quadro più pieno e completo di quella che è la reale forza economica del privato e, così, consentendole di operare in rispetto del principio della capacità contributiva (si veda, in tal senso, Cassazione civile SS.UU. n.18184/2014).

Sul punto, inoltre, è importante ricordare come anche i Giudici comunitari siano concordi sul continuo confronto tra Fisco e contribuente e in particolare si ricorda una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 18 dicembre 2008, (causa C-349/07 Sopropè), la quale dichiara che “la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una “decisione partecipata” mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra amministrazione e contribuente (anche) nella “fase precontenziosa” o endo-doprocedimentale” … Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione di questo, realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’art. 24 Cost., e il buon andamento dell’amministrazione, presidiato dall’art. 97 Cost.

Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, emerge un generalizzato dovere dell’Amministrazione finanziaria al preventivo confronto e dunque viene riconosciuto il diritto fondamentale di ogni persona ad essere ascoltata prima dell’adozione di una qualsiasi decisione che possa incidere in maniera negativa sui suoi interessi.

Diversamente l’atto emesso nei confronti del contribuente è da ritenersi gravemente illegittimo.

 

Avv. Matteo Sances

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