Incidenti gravi a studenti, deve essere risarcita la perdita della capacità lavorativa futura

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5880 del 24 marzo 2016, ha stabilito che se il danno subito da uno studente in un sinistro stradale produce un’invalidità «non lieve», il giudice non può ricondurre la menomazione della futura capacità lavorativa subita dal minore all’interno del danno «non patrimoniale» ma deve quantificarla separatamente, anche se non è provata la perdita di chance rispetto ad una specifica professione.

Il Giudice di Secondo Grado, invece aveva liquidato, per l’invalidità permanente del 30% subita dal ricorrente, 128mila euro, di cui 79mila per danno biologico e 42mila per danno morale, per  la Corte di Appello, infatti, la parte lesa non aveva dimostrato che l’interruzione degli studi di ragioneria era stata causata dall’incidente subito, nè che completandoli avrebbe senz’altro esercitato l’attività di ragioniere o altra equivalente, e,  per tale motivo aveva ricondotto la lesione della capacità lavorativa all’interno del danno non patrimoniale.

Di contro, chiarisce la Cassazione, la Corte di appello avrebbe potuto al massimo dedurne la mancata dimostrazione della possibilità di realizzare la chance di fare il ragioniere («capacità lavorativa specifica»), ma ciò lasciava comunque impregiudicata la questione dell’esistenza di un danno alla capacità lavorativa generica;  danno del resto accertato dalla stesso Ctu che l’aveva anche quantificato in «qualche difficoltà» a stare in piedi, per i lavori che richiedono un apporto fisico, e in «minimi risvolti negativi» per «sporadiche emicranie», per i lavori intellettuali.

La questione invece, prosegue la Corte, andava affrontata secondo il seguente principio di diritto: «Nel caso di lesioni sofferte da un soggetto minore, al momento del sinistro ancora studente, e che abbiano determinato una invalidità permanente pari al 30% e, dunque, di non lieve entità, il giudice di merito, investito della domanda di riconoscimento del conseguente danno futuro patrimoniale per perdita di capacità lavorativa generica, non compie un corretto procedimento di sussunzione della fattispecie, allorquando ritenga di procedere alla liquidazione di tale danno all’interno della liquidazione del danno non patrimoniale, essendo tale possibilità limitata – e sempre salvo dimostrazione in senso contrario di una perdita di chance lavorativa futura specifica nonostante la lievità della lesione – soltanto al caso di lesioni personali di lieve entità e peraltro limitatamente all’ipotesi in cui la loro concreta incidenza sulla futura capacità lavorativa pur generica rimanga oscura».

Cassata con rinvio la decisione, sarà ora il giudice del rinvio a procedere alla liquidazione autonoma del danno patrimoniale derivato dalla lesione della futura capacità lavorativa generica.

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