IL GIUDICE INVITA IL MEDIATORE A NOMINARE UN CTU E FORMULARE UNA PROPOSTA CONCILIATIVA INAUDITA ALTERA PARTE

consulente
Interessantissima ordinanza del TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO (Estensore  Dott.ssa Mariani), con la quale si afferma l’opportunità di ricorrere alla CTU anche in sede di Mediazione (come da consolidata giurisprudenza a riguardo), laddove la controversia riguardi SOLAMENTE ASPETTI TECNICO-CONTABILI, facilmente riscontrabili con una consulenza tecnica da svolgere proprio in sede mediazione.
Il Giudice, nel sottolineare l’importanza del ruolo del Mediatore come figura terza ed imparziale in grado di aiutare le parti a trovare la migliore alternativa possibile al prosieguo della causa, si spinge oltre, “Invitando”, il Mediatore stesso a voler, ove lo ritenga opportuno, formulare una proposta conciliativa anche in assenza della concorde volontà delle parti.
Il Tribunale Piceno, si sta “affermando” a livello nazionale per la copiosa e innovativa “giurisprudenza” in materia di mediazione, anche frutto della rinnovata e sensibile presa di posizione dell’Avvocatura ascolana sul tema;
non è un caso che la CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE PICENA, Organismo di mediazione dell’ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, alla luce degli ottimi risultati in termini di accordi conciliativi raggiunti e della elevata preparazione professionale dei propri Mediatori, sia riconosciuta, oramai, anche a  livello nazionale come un vero e proprio esempio di “Best practice” da seguire.
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Ordinanza Riservata
Il Giudice dott. Paola Mariani,
a scioglimento della riserva assunta
rilevato che l’opposizione appare prima facie essere fondata su prova scritta sia relativamente alle ragioni di connessione con il giudizio n.—/2014 RGAC pendente fra le medesime parti (l’affidamento per fido di cassa di cui al decreto-ingiuntivo odierno opposto attiene al medesimo conto corrente oggetto del precedente giudizio per ripetizione di indebito sopra indicato; le stesse deduzioni in merito di cui alla comparsa di costituzione e risposta attengono al medesimo ripetuto conto corrente richiamato e l’eccezione di compensazione di cui alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n.—-/2014 attiene alle somme per cui oggi è decreto-ingiuntivo)  sia relativamente all’importo ingiunto che non può considerarsi liquido, potendo peraltro essere rideterminato all’esito della ripetuta causa n.—-/29014 pure pendente e ove venisse accolta la richiesta in sede di eccezione di compensazione dello stesso creditore, 
visto l’art. 648 c.p.c.
respinge la istanza della Banca ——- di concessione della provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo opposto; 
preso atto della eccezione di improcedibilità della domanda ex art.5 co.1 D.LGS n. 28/2010, così come ripristinato dal d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. “Decreto del fare”), convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 98, avanzata dallo stesso creditore opposto, 
visti ed applicati gli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 28/2010,
                                                            Concede 
alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per l’avvio del procedimento di mediazione;
                                                PRECISA
a tal fine che le parti dovranno essere presenti dinanzi al Mediatore personalmente e che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione può costituire, per la parte opponente a decreto-ingiuntivo causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione –nel corso del successivo instaurando giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, anche in caso di mancata prosecuzione oltre il primo incontro informativo, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.; 
                                              INVITA
pertanto  il Mediatore ad adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti;
ritenuto che la presente controversia investa questioni puramente tecnico/contabili invita il Mediatore designato a nominare eventualmente un professionista iscritto all’Albo dei C.T.U. del Tribunale affinchè rediga un elaborato peritale nel contraddittorio con i CTP su cui formulare la proposta ai sensi dell’art.11 del decr.lgsl.28/10;
                                                 INVITA
altresì il Mediatore a verbalizzare la volontà delle parti nel proseguire o meno la mediazione oltre il primo incontro informativo , rilevando sul punto che il tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare informativo e che pertanto l’attività di mediazione si debba concretamente espletare,
                                        PRESCRIVE
che in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole, il Mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti.
Per il caso in cui la mediazione non abbia esito positivo 
                                               FISSA
per la prosecuzione della causa dinanzi a sé l’udienza del 14.03.2016 ore 10,30 sempre in sede di udienza di prima comparizione parti.
DISPONE che, a cura della parte attivante il procedimento, copia del presente verbale sia trasmesso all’Organismo di Mediazione.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
                                                                                                   Il Giudice
                                                                                            Dott. Paola Mariani
 
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