Chirurgia estetica : il medico è responsabile anche in caso di colpa lieve

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La Corte di Appello di Roma, nell’affrontare il delicato problema, del risarcimento danni da colpa medica, ha stabilito, con la recente sentenza n. 3793 del 17.12.2015, che il medico chirurgo deve risarcire il paziente per la cattiva riuscita dell’operazione estetica, (inserimento di protesi nei glutei), in quanto «costituisce all’evidenza intervento routinario che, come tale, non può mai ritenersi di speciale difficoltà quantunque nel corso di esso abbiano a verificarsi ipotetiche complicanze», come accaduto nel caso affrontato con la dedotta «allergia ai bendaggi».

Nel caso di specie  il chirurgo è incorso in inadempimento contrattuale sotto un duplice profilo: e per aver omesso l’applicazione dei necessari drenaggi; e per aver errato nell’inserimento di una protesi, determinando, conseguenze invalidanti per 90 giorni e postumi permanenti nella misura del 5%. Il risarcimento è stato quantificato – considerati anche il danno morale, gli interessi e la rivalutazione – in circa 38mila euro.

Per il giudice di appello,  infatti, «la limitazione di responsabilità professionale ai soli casi di dolo o colpa grave ai sensi dell’art. 2236 c.c. attiene esclusivamente alla perizia nella soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media (Cass. 4l52/95), ovvero, perché la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza o non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (Cass. 5945/2000)».

Una simile limitazione della responsabilità non può, dunque, essere applicata, nelle ipotesi di imprudenza e negligenza, «dovendosi così ritenere che la responsabilità sussista anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione si procuri un danno nell’esecuzione di una terapia medica perché la tutela della salute che viene affidata al medico impone a questi l’esercizio della massima attenzione (Cass. 11440/97)».

E’ onere del professionista «superare la presunzione che le complicanze (in questo caso l’allergia ai bendaggi) siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cass. 17694/2010), dimostrazione nella specie neppure lontanamente tentata»; «non è dato capire – continua la sentenza – come detta allergia, anche ad ammetterne il verificarsi, possa condurre a capovolgere il giudizio in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra gli errori compiuti dal chirurgo nell’eseguire l’intervento, sia per aver omesso di applicare i drenaggi, sia per aver sbagliato ad inserire una delle protesi, e l’insorgere dei darmi riscontrati».

È stato poi respinto anche l’appello incidentale della paziente che chiedeva il riconoscimento del danno esistenziale, dato che per la Corte laziale,  è stato correttamente omesso «versandosi in ipotesi di lesione biologica, il cui risarcimento copre l’intera gamma delle normali conseguenze relazionali determinate dalla lesione medesima, con l’ulteriore conseguenza che l’eventuale riconoscimento del danno esistenziale in uno con quello biologico avrebbe comportato una evidente duplicazione risarcitoria».

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