Infortunio sul lavoro : il datore non è responsabile se l’evento è fortuito

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La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro -, ha chiarito con la sentenza n. 25395 del 17.12.2015,  che il datore non può essere riconosciuto sempre responsabile in relazione a un infortunio avvenuto al dipendente in azienda; nello specifico, non è responsabile, laddove Il’evento sia stato del tutto imprevedibile e frutto di una sfortunata coincidenza.

La Cassazione, invece, non ha accolto la tesi della corte di Appello di Roma,  n ricordando che in materia di tutela delle condizioni di lavoro, ex articolo 2087 cc, è configurabile una responsabilità del datore di lavoro in relazione a infortunio che sia riconducibile a un comportamento colpevole del datore, alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza da parte dello stesso o al mancato apprestamento di quelle misure idonee a prevenire il danno per i lavoratori dipendenti, mentre non può esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause d’infortunio del tutto imprevedibili.

E sul punto, rilevano i Supremi giudici, la sentenza era completamente priva della descrizione della situazione generativa del rischio, indispensabile e preliminare all’individuazione delle misure di protezione richieste dalla norme o dalle regole di prudenza in relazione alle condizioni dei luoghi o dalle regole di prudenza in relazione alle condizioni e alla conseguente verifica delle relative responsabilità.

I Giudici di Piazza Cavour, hanno pertanto accolto il ricorso del datore di lavoro, pronunciando il seguente principio di diritto: “ai fini dell’applicazione dell’articolo 2087 cc, in forza del quale è configurabile la responsabilità del datore di lavoro in relazione ad infortunio che sia riconducibile a un comportamento colpevole del datore, alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza da parte dello stesso o al mancato apprestamento di misure idonee alla prevenzione di ragioni di danno per il lavoratori dipendenti, senza che possa esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause di infortunio del tutto imprevedibili, occorre che sia individuata la situazione generativa del rischio, indispensabile e preliminare alla verifica del rispetto delle misure di protezione richieste dalle norme di legge o dalle regole di prudenza in relazione alle condizioni dei luoghi e alla verifica delle responsabilità datoriali”

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