La mediazione delegata si intende esperita se le parti vanno oltre il primo incontro informale . Tribunale di Reggio Calabria 5.10.2015

Il Tribunale di Reggio Calabria, aderendo al principio di effettività della mediazione, precisa che “per mediazione disposta dal Giudice”  si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità.

Di seguito INVITIAMO, tutti quei legali che ancora si ostinano a consigliare al cliente di “non proseguire” nella mediazione delegata A LEGGERE ATTENTAMENTE il testo integrale del provvedimento “reggino”, onde evitare di incorrere, in futuro a profili di chiara “RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE”

Testo integrale:

TRIBUNALEDI REGGIO CALABRIA
Sez. II Civile
Il Giudice Istruttore
Esaminati gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 24 settembre 2015;
valutata la natura della causa (risarcimento danni a seguito di evento dannoso verificatosi nel corso di un viaggio crociera) e le difese delle parti;
ritenuto opportuno disporre l’esperimento del procedimento di mediazione in vista di una possibile conciliazione, alla luce degli elementi in fatto e diritto prospettati dalle parti e della tipologia dei rapporti intercorsi;
viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
PER QUESTI MOTIVI
Letto ed applicato l’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28,
DISPONE l’esperimento della mediazione ed assegna termine alle parti di quindici giorni per depositare la domanda di mediazione dinanzi a un organismo scelto dalle parti, avuto riguardo ai criteri dell’art. 4 I comma del d.lgs. 28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4 citato;
FISSA nuova udienza in data 21 aprile 2016 per verificare l’esito della procedura di mediazione.
PRECISA che per “mediazione disposta dal Giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità;
PRECISA che le parti dovranno presentarsi dinanzi al mediatore personalmente e munite di assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo.
Si comunichi alle parti.
Reggio Calabria, 5 ottobre 2015
Il giudice
Dott.ssa Lucia Delfino
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