LA BANCA “PAGA” PER L’ERRATA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI

LA BANCA “PAGA” PER L’ERRATA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI

 

soldiLA BANCA “PAGA” PER L’ERRATA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI

1) Banche – Segnalazione illegittima alla centrale rischi e danno all’impresa

 

Segnalazione illegittima alla centrale Rischi – Danno subito dall’impresa

 

Cass. civ., sez. I, sentenza 24 maggio 2010 n. 12626 (Pres. Adamo, rel. Salvago)

 

Cass. civ., sez. I, sentenza 14 luglio 2010 n. 16556 (Pres. Vitrone, rel. Fioretti)

 

 

Il discredito che deriva dalla segnalazione illegittima alla Centrale Rischi è tale da ingenerare una presunzione di scarso affidamento dell’impresa e da connotare come rischiosi gli affidamenti già concessi;con inevitabile perturbazione dei suoi rapporti economici, e una perdita di tipo analogo a quello indicato dall’art. 1223 cod. cìv., costituita dalla diminuzione

o dalla privazione di un valore del soggetto e del suo patrimonio alla quale il risarcimento deve essere commisurato (Per affermareil suesteso principio, la Corte ha ribadito la propria interpretazione delle istruzioni della Banca d’Italia relative alla modalità di segnalazione delle sofferenze. In particolare, in relazione ai presupposti per l’applicazione di dette istruzioni, la Corte ha enunciato i seguenti principi, inconformità all’orientamento più diffuso nella dottrina e nella giurisprudenza di merito: a) chel’apposizione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico odegli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implicauna valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest’ultimo, ovvero del debitore dicui alla diagnosi di “sofferenza”; b) che “lo stesso tenore letterale delle sopra riportate Istruzioni e, segnatamente, l’accostamento che tali Istruzioni hanno inteso stabilire tra stato di insolvenza(anche non accertato giudizialmente) e situazioni sostanzialmente equiparabili inducano apreferire quelle ricostruzioni che, oggettivamente gemmate (secondo l’espressione che trovasiadoperata in dottrina) dalla piattaforma della norma di cui alla L. Fall., art. 5, hanno tuttaviaproposto, ai fini della segnalazione in sofferenza alla Centrale dei Rischi, una nozione leviorrispetto a quella dell’insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioniequiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata comedeficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza, cioè,fare necessario riferimento all’insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitivairrecuperabilità; e) conclusivamente ciò che rileva è la situazione “oggettiva” di incapacitàfinanziaria (“incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte”) mentre nessunrilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seriacontestazione sull’esistenza del titolo del credito vantato dalla banca)

 

 

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